sabato 8 dicembre 2007


Uso partecipato del territorio.
Quei municipi che federandosi sfruttano come obbiettivo la maturazione della cittadinanza in forma attiva,possono e devono attuare una politica di risanamento e valorizzazione sia ambientale che sociale al territorio.Si può infatti aumentare il benessere generale abbattendo quel muro che distanzia l'uso privato da quello pubblico del territorio e del governo dei beni patrimoniali.L'abbattimento di questo muro porta all'uso,chiamiamolo,comune di fattori e beni che oggi stanno prendendo (in molti casi) la via della privatizzazione,che li sottrarrebbe all'uso ed alla gestione comune;oltre ad acqua,energia,sanità, anche i beni demaniali e il territorio semiabbandonato in zone “oscure” blindate da centri residenziali,commerciali ed industriali:praticamente il territorio.
Il territorio,cioè quel bene comune che rappresenta la storia e la cultura di una comunità locale,quel bene che va tutelato,salvaguardato,risviluppato affinchè non si cancelli la storia.La Partecipazione Popolare nella gestione delle fonti energetiche ed idrauliche,nelle scelte sanitarie e nelle riqualificazioni territoriali,oltre ad evitare il solito Spreco Partitocratico porterebbero ad un indirizzo indicato da chi il territorio lo vive e lo respira,evitando così opere inutili e creando,per inverso,ciò che il cittadino sente come necessario ed utile.Nella costruzione urbanistica la scelta comune,di proprietari ed istituzioni,della riqualifica delle strutture storiche eviterebbe la costruzione di nuovi insediamenti costruttivi che,il più delle volte,stonano con l'ambiente,sia sul piano visivo che nel “ricordo storico” che l'abitante ha della zona;lo stesso risultato potrebbe essere raggiunto anche nella costruzione di nuove vie di comunicazione sfruttando una sinergia tra i municipi in causa e gli insediamenti privati,evitando cosi la non costruzione di strade utili a smaltire traffico ed ad abbattere l'inquinamento.
Alla prossima,Giorgio.

LA COLPA NON E' DEGLI IMMIGRATI


Come per Tangentopoli e Calciopoli,tutti sapevano,nessuno sapeva.
Il tutto inizia qualche annetto fa,pur di entrare nell'Europa del libero scambio delle merci,della libera circolazione dei cittadini e della moneta unica,non avendo i requisiti necessari ci siamo pronati e ci siamo fatti,dolorosamente,sodomizzare.La sodomizzazione è stata doppia perchè alla volontà interna della nostra classe politica si aggiunge il fatto che presidente dell' Esecutivo Europeo allora era Romano Prodi.
Non avevamo i requisiti economici per entrare nella sfera dell' Euro e allora cosa si sono inventati i nostri e la Comunità Europea?
Si sono inventati la Pattumiera d' Europa,la merce di scambio per l'ingresso è stata l'accettare che nel nostro paese entrasse qualsiasi tipo di immigrato,dal bravo lavoratore al più becero stupratore,affibbiando a noi la feccia del mondo e liberando
l' Europa da ogni rischio.La responsabilità interna è di tutti,nessuno è escluso,tutti dichiaravano la necessità estrema di entrare nella sfera dell' Euro;tutti sapevano che non avevamo i requisiti per entrarci e conoscevano il prezzo da pagare,perchè allora hanno acconsentito?
Perchè tutto l'arco costituzionale,a partire da RC ad arrivare ad AN,pensava di averne profitto da trarne!A sinistra credevano di trovare una nuova fascia di elettorato,a destra non sognavano altro che nuove problematiche xenofobe che portassero verso di loro nuovi elettori.Ma soprattutto,entrambi i poli,sfruttando la nuova delinquenza,che sapevano dover nascere,sapevano nei momenti critici di avere un argomento dove portare gli Italiani a soffermarsi,depistandoli così dalle marachelle che l'OLIGARCHIA PARTITOCRATICA porta avanti impunemente.Su quest'ultima affermazione vi invito a leggervi il mio post “Era solo un sogno vero?”.
Oggi ci regalano un DDL inutile,che ci dice che chi si macchia di crimini visiterà comunque le nostre parie galere (che paura che fanno!),che ci dice che anche i Cittadini Europei verranno espulsi se sosteranno da noi più di tre mesi senza lavoro e dimora,e che ci dice che baraccopoli e campi nomadi verranno sgomberati.
Ma chi c...o vogliono prendere per il c..o?
DOVE PENSANO DI SPEDIRE GLI ESPULSI,quando sono i loro paesi d'origine a spedire qui i delinquenti che non sanno più come gestire?
COME PENSANO DI INDIVIDUARLI quando non sanno quanti c'è ne sono in Italia?

E' la solita presa per il c..o,tra poco dopo aver risolto le loro beghe interne non se ne parlerà più;i media si inventeranno un altro caso Cogne o Garlasco,e noi coninueremo a convivere con la peggio delinquenza!
Se qualcuno volesse farmi credere che in Italia servono nuove forze lavoro perchè noi non bastiamo più,e su questo presupposto vorrebbero,nel contempo, aiutare chi ha bisogno fuori dai nostri confini,risponderei così:
1)i problemi dei paesi vanno risolti sul luogo,collaborando (in maniera seria) economicamente e politicamente;aiutando la crescita economico-lavorativa di questi paesi ed aiutandoli a diventare democratici
2)in Italia non manca la forza lavoro,è semplicemente nascosta nell'esercio della casta (leggete il mio post “Un'arma impropria”),staniamoli ed invece che svolgere mansioni da imboscati vadano a lavorare in fabbrica.Se poi qualche posto avanza BEN ACCETTA è l'immigrazione,ricordiamoci sempre che gli Italiani sono disseminati per tutto il globo terrestre!

La colpa di quanto succede in Italia non è dei rumeni o degli islamici o degli africani,la colpa è della nostra CASTA OLIGARCHICO-PARTITOCRATICA che sta sfruttando l'immigrazione, per concretizzare i propri interessi!!!
Un saluto a tutti,Giorgio.

IL CRISTIANESIMO

Il post odierno nasce dall'esigenza,che sento in me,di rispondere ad attacchi portati frequentemente da bloggers,alla Chiesa così come al Papa così come ai valori della Comunità Cristiana.

Premetto inizialmente,a spazzare equivoci,di essere un membro del Cons. Pastorale della mia Parrocchia,sia pure un consigliere sui generis:assolutamente non bigotto,non grande frequentatore (oltre alla Messa domenicale) della vita parrocchiale ed anche poco ligio alle “regole”.Premetto anche di essere figlio di padre brianzolo e di madre nativa pugliese.Chiederei sinceramente,a quanti contestano l'operato della Chiesa e auspicano la sua scomparsa dal suolo italiano,di cambiare obbiettivo se hanno il dente avvelenato,perchè la Chiesa rivolge le sue “attenzioni” solo ai Cattolici,al contrario dello Stato Partitocratico che le rivolge a tutti noi;inviterei anche a seguire questo mio ragionamento.
Noi viviamo,a mio vedere,in una Nazione virtuale,che non ha sostanza storica se non nell'antica Roma e nel seguente Sacro Romano Impero.Quest'ultimo in particolare ha,anche se in moli casi in maniera poco ortodossa, “inculcato” nelle menti e nelle anime del popolo abitante in queste terre il Credo Cristiano.Questa Nazione nasce nel 1800 per il volere di nobili Savoiardi che ( allora come oggi) parlano la lingua francese,che hanno spedito mille ed uno ex briganti a conquistare terre,che hanno aperto brecce in porte che accedevano a città contrastanti,che hanno influito con fucili spianati sull'esito del referendum che portò all'annessione della Serenissima e che dopo averci svenduto ai nazisti sono fuggiti dalla nostra terra via in modo vigliacco davanti alla sconfita.Questa Nazione,voluta dai Savoia,è l'unione di molti popoli che tra loro ,spesso,hanno poco a che vedere tra loro (ditemi cosa centra un Altoatesino già solo con un Lombardo o un Romagnolo) e che ognuno porta culture e linguaggi diversi (non a caso l'Unione Europea riconosce alcuni di quelli che noi chiamiamo dialetti come lingue,due esempi su tutti il Piemontese ed il Veneto);l'unica vera unione culturale certa tra gli Italici Popoli è la Religione Cristiana.Attaccarla,fiaccarla,contestarla e sognare che cessi di esistere significa augurare a questo paese la fine.L'unico punto di unione tra ricchi e poveri,elettori di destra e di sinistra,imprenditori ed operai è,ed è sempre stata,la Religione Cristiana!
Quando attaccate il Crisianesimo,bloggers,pensate a cosa significa per noi Italiani !
Come sempre un saluo a tutti,Giorgio.

METROPOLIS

L'odierno testo è la prosecuzione naturale dei post DALLE COMUNITA' LOCALI ALL'AUTOGOVERNO e DALLA PARTECIPAZIONE AL FEDERALISMO.Il percorso,ovviamente,non finisce con questa illustrazione di possibile Area Omogenea,ma proseguirà in prossimi post.Un saluto a tutti,Giorgio.

Solo sulla base decisionale di una Cittadinanza Attiva,nella Comunità Locale,si possono attivare a livelli più ampi Percorsi Partecipativi.Se i Comuni,al contrario,sono ostaggio dell' Oligarchia Partitica le reti più ampie risulteranno,come è oggi,mere gerarchie Oligarchico-Burocratiche alla merce di società immobiliari e di gruppi finanziari o commerciali.Sotto un Occhio Partecipativo possiamo anche godere della vista di un'ottica diversa della Città Metropolitana (altrimenti identificabile come Area Omogenea Territoriale),visibile come Rete Federata Policentrica di Città,ognuna delle quali componenti con Autogoverno Attivo della Cittadinanza.Questa Rete Federata può,con occhio civico,gestirsi il controllo locale di acque ed energia,predisponendo piccole reti di produzione e consumo.La nascita di queste Reti Federate rappresentano,senza ogni sorta di dubbio,il Federalismo dal Basso e disegnano la giusta Scala Territoriale che consente di non perdere il filo conduttore trasmesso dall'Autogoverno Locale.

mercoledì 5 dicembre 2007

DALLA PARTECIPAZIONE AL FEDERALISMO

In Italia,come nel mondo, è notevolmente accresciuta la fase attiva del cittadino grazie alle forme partecipative che in alcuni casi hanno persino configurato percorsi che,partendo dalle Circoscrizioni,sono giunti sino alle Regioni (in un caso ad es. attraverso l'azione della Rete del Nuovo Municipio);questo a conferma che il Federalismo si può costituire dal basso,e che una Federazione di Reti Municipali è facilmente attuabile.Un progetto di Federalismo Municipale può storicamente ispirarsi ad esempio:
a) all'autonomia delle Colonie greche dalla Città madre (polis e motropolis)
b) alle voglie indipendentiste Etrusche
c) ai Comuni medioevali configuratisi in Leghe e Federazioni

Tutte forme di conflitto fra Sovranità Municipali Federate e Stati centralisti.
Anche oggi,partendo dalla crisi dello Stato-Nazione,il Federalismo Municipale deve basarsi su un concetto di Sovranità del Municipio cosicche esso sia l'Espressione della Sovranità Popolare,appoggiandosi sui modelli partecipativi deve abbattere quel ruolo di sola amministrazione dei servizi in cui la municipalità moderna,di derivazione inglese,adesso ristagna.
E' tesi dei federalisti contemporanei che,la forma Federale deva partire dalle pratiche di Autonomia Locale,essere lanciata dalle forme di Partecipazione Popolare (basandosi su tutte le componenti sociali che sono forme dirette del processo) e applicare integralmente il Principio di Sussidiarietà.

Il discorso continua in prossimi post,Ciao Giorgio.

DALLE COMUNITA' LOCALI ALL'AUTOGOVERNO

Partiamo dalla citazione di un anarchico socialista (che farà la gioia del mio amico Cesare Nicolicchia) per poi passare ad una citazione di Carlo Cattaneo (nella foto),a certificare un federalismo meno estremo,ad arrivare poi alle mie conclusioni (in realtà oggi forse un pò forti,ma forse no) ,basate soprattutto sulla seconda in realtà,a dimostrare che in fondo il federalismo e le autonomie locali sono argomenti cari al pensiero di molte ideologie,forse perchè argomenti amati dall'uomo in se stesso.Nel post di oggi,come in altri,i più attenti osservatori della Partecipazione Popolare possono riconoscermi come un “quasi” discepolo,oltre che di G.Miglio,di Alberto Magnaghi.Come sempre un saluto a tutti,Giorgio.

"Federazioni fra piccole unità territoriali, come tra uomini uniti da lavori comuni nelle loro rispettive corporazioni, e federazioni tra città e gruppi di città costituiscono l’essenza stessa della vita e del pensiero in quest’epoca. Il periodo compreso fra il X e il XVI secolo della nostra era potrebbe dunque essere descritto come un immenso sforzo per stabilire l’aiuto e l’appoggio reciproco in vaste proporzioni, il principio di federazione e d’associazione essendo applicato in tutte le manifestazioni della vita umana ed in tutti i gradi possibili."
Piotr Alexeevic Kropotkin

Ne “Il diritto federale” di Carlo Cattaneo,tra l'altro, troviamo il seguente principio:
“Ogni popolo può avere molti interessi da trattare in comune con altri popoli; ma vi sono interessi che può trattare egli solo, perché egli solo li sente, perché egli solo li intende. E v’è inoltre in ogni popolo anche la coscienza del suo essere, anche la superbia del suo nome, anche la gelosia dell’avita sua terra. Di là il diritto federale, ossia il diritto dei popoli; il quale debbe avere il suo luogo, accanto al diritto della nazione, accanto al diritto dell’umanità”.

Da Democrazia Partecipativa ad autogoverno
In questo ragionamento troverei la nascita di un concetto che giustifica il luogo,quale simbolo di riconoscimento,appartenenza e giurisdizione.
Sulla base di questo ragionamento,potremmo asserire,con formula piena che,la Democrazia Partecipativa con la sua sistematica inclusività multidecisionale,tenda a far crescere la Comunità Locale dandole,oltretutto,la possibilità di riconoscersi nei valori locali e nella propria identità locale che sono fattori maturativi verso la strada che porta all' Autonomo Governo.
La forma di Autogoverno tenderà nel tempo a sottrarre alle Formule Globalizzatrici il loro dominio plagiante e distruttivo che tende alla distruzione dei popoli.Dunque,possiamo con certezza affermare che una democrazia basata su Autonome Comunità Locali e su Aree Territoriali Omogenee ,grazie anche all'utilizzo di approcci a carattere solidale,sociale ed ambientalista possa sviluppare un'intersecazione federale partorita dal basso,la quale fungerà da Azione Antibatterica contro il virus dell'Oligarchia Globalizzatrice.
Da qui parte uno sviluppo della Democrazia Diretta e Partecipativa che,partendo da strumento attivo della Rivalutazione Civica ,si trasforma in uno strumento di liberazione dall'Oppressione Oligarchica,e ci indirizza verso l'autodeterminazione civica,economica e sociale.
Per concretizzare lo sviluppo di questi passaggi,occorre sviluppare coerenza ed integrazione complementare nei seguenti livelli:
a)Ascolto e risalto del sapere e del volere della Cittadinanza.Irrigare i Pubblici Esercizi Istitutivi
con le voci dei Cittadini,darà alla Ammistrazione Locale orrizzonti e priorità di forma innovativa,affrontabili con una seria applicazione degli strumenti della Democrazia Partecipativa;ben strutturata e finanziata,continuativa nel percorso e nei tempi.
b)Riordino e nuova formulazione degli organi e delle strutture amministrative,in modo così di avvallare con giusto risalto e giusta legittimità i Processi Partecipativi.
c)Traduzione dei Tavoli Programmatici tradizionali in Tavoli Partecipativi,frequentati e alimentatida:Cittadini,Amministratori,Imprenditori,Volontariato,Sindacato,Parrocchie e quanto d'altro compone il nucleo della Comunità Locale.
Il germogliare del Sistema Partecipativo è destinato a sviluppare un radicale cambiamento nella Formula Politica:non si delega più,ma si contribuisce,si decide e ci si (di conseguenza) responsabilizza.Da qui la Storicità Civica della Democrazia Diretta e partecipata.
Un saluto a tutti,Giorgio.

domenica 2 dicembre 2007

PARTITO D'AZIONE CIVICA

Nella serata di venerdì 30 novembre 2007, alle ore 21.00, presso l’hotel “Metropole Suisse” (in piazza Cavour a Como) sono state presentate le ragioni ispiratrici del Comitato Promotore del “PARTITO D'AZIONE CIVICA” (istituito con atto costitutivo del 6 novembre scorso), nonché le tappe che porteranno all’Assemblea Costituente che avrà il compito di approvare, in via definitiva, il programma politico, lo statuto e l’atto costitutivo del partito.Presenti oltre a qualche rappresentante della stampa locale,ed all'intero Comitato,un'ottantina di persone interessate al Progetto.

Ecco a voi le principali parole pronunciate dal Portavoce Ufficiale del Comitato,Claudio Bizzozero:

“Perchè un PARTITO?Perchè crediamo nella politica e crediamo che i partiti siano strumenti importanti per una democrazia che voglia funzionare bene.Siccome però non crediamo nei partiti che ci sono già ne fondiamo uno nostro.Chi diceva che Lavori in Corso (lista civica canturina,ndr) era una lista che si aggrappava all'antipolitica evidentemente non aveva capito nulla.Il termine AZIONE non ha alcun connotato storico,l'abbiamo scelto perchè individua l'agire,il fare.Infine CIVICA perchè la politica deve sapersi coniugare con le realtà locali del nostro paese.”


Il Comitato Promotore porterà,in primavera,all'Assemblea Costituente laddove verranno approvati lo Statuto e l'assetto definitivo del partito.Obbiettivo principale arrivare pronti alle elezioni regionali del 2010.


Dal momento della presentazione al pubblico sono aperte le adesioni al Comitato Promotore,sino ad allora esso era composto dai soli Soci Fondatori,chiunque aderirà avrà modo di partecipare all'elaborazione di tutto ciò che verrà discusso ed eventualmente approvato durante l'Assemblea Costituente.Il Partito d'Azione Civica è presente sul web all'indirizzo www.partitoazionecivica.eu ed è possibile contattarci per ogni possibile informazione all'indirizzo info@partitoazionecivica.eu .

Un saluto a tutti gli amici,Giorgio Bargna (socio fondatore Partito d'Azione Civica)

SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI

Trattiamo oggi come argomento le conclusioni del Consiglio Europeo sullo sviluppo della Comunità Locale tramite strumenti formativi ai Cittadini.Ovviamente i signori che a Roma (come Milano,Napoli o Firenze) occupano posti di Governo od Istituzione non si sognano minimamente di fornire al “Cittadino Principe” qualsivoglia strumento di Educazione Civica.Un Cittadino civicamente istruito e responsabile è un grave rischio per l' Oligarchia Partitica,quindi meglio disattendere le direttive.

Giorgio Bargna

Piccola guida:Vi segnalo come significativi i punti seguenti
Capitolo I Introduzione:Paragrafi 4,5,6,7
Capitolo II Principi:Paragrafi 3,4
Titolo e riferimento:Conclusioni del Consiglio del 17 febbraio 1997 sullo sviluppo della comunità locale attraverso l'istruzione e la formazione Gazzetta ufficiale n. C 070 del 06/03/1997 pag. 0003 - 0004
Date:del documento: 17/02/1997
di entrata in vigore: 17/02/1997
Relazioni tra i documenti
Trattato: Comunità europea
Seleziona i documenti che hanno per base giuridica il presente atto
Atti citati: 11992E003B 11992E126 11992E127 51993DC0700

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 1997 sullo sviluppo della comunità
locale attraverso l'istruzione e la formazione (97/C 70/02)

I. INTRODUZIONE
1. Lo sviluppo della comunità locale attraverso l'istruzione e la formazione coinvolge le persone e le istituzioni a livello locale nella promozione attiva delle opportunità di apprendimento permanente e dello sviluppo di una cultura di apprendimento permanente per i membri della comunità locale. Esso consente alle persone e alle istituzioni a livello locale di sviluppare ulteriormente i loro compiti per individuare i loro bisogni di carattere sia personale che sociale, culturale ed economico.
2. Esiste una notevole diversità di prassi e una varietà di approcci negli Stati membri per quanto riguarda lo sviluppo della comunità locale, attraverso l'istruzione e la formazione Pertanto, la definizione precisa di «sviluppo della comunità locale attraverso l'istruzione e la formazione» varierà a seconda delle specificità locali e del quadro costituzionale e giuridico di ciascun Stato membro. Inoltre, lo sviluppo della comunità locale attraverso l'istruzione e la formazione non implica necessariamente modifiche delle disposizioni giuridiche,costituzionali e organizzative vigenti in materia di istruzione e formazione.
3. Tuttavia, lo sviluppo della comunità locale attraverso l'istruzione e la formazione implica generalmente a livello locale uno sforzo degli individui per massimizzare il loro potenziale di sviluppo partecipando alla pianificazione e alla attuazione dei propri programmi di apprendimento nell'ambito della comunità locale. Questi programmi sono rivolti principalmente agli adulti e si svolgono al di fuori dell'offerta formale di istruzione e formazione. Inoltre, la realizzazione di tali programmi potrebbe comportare un'interazione tra istituti di istruzione e di formazione e comunità locali.
4. Lo sviluppo della comunità locale attraverso l'istruzione e la formazione è importante per uno sviluppo continuo sociale, culturale ed economico delle persone e della comunità locale. Esso è importante per consentire alle comunità locali di far fronte in modo più efficace ai rapidi cambiamenti che avvengono nella società e altresì nel favorire la partecipazione attiva di tutti i cittadini al processo politico e democratico.
5. Il Libro bianco della Commissione «Crescita, competitività, occupazione» afferma che una popolazione ben istruita ed attiva è «un imperativo, se si desidera che l'Europa sia in grado di sostenere il peso dell'interazione politica, economica e culturale e se si intende salvaguardare e sviluppare la democrazia europea.»
6. Il Libro bianco afferma inoltre che se si vuole rafforzare la partecipazione popolare allo sviluppo della democrazia, non solo è necessario un sistema globale di istruzione e di formazione professionale degli adulti, ma esso dev'essere concepito in modo da includere, oltre agli aspetti professionali, temi di carattere generale e culturale.
7. La partecipazione durante l'intero arco della vita ad un'ampia gamma di attività artistiche e culturali contiene in sé un formidabile potenziale di arricchimento personale e di stimolo della sensibilità artistica e della creatività. Pertanto, l'istruzione e la formazione nell'ambito della comunità locale e l'apprendimento permanente in generale dovrebbero trovare un giusto equilibrio tra considerazioni di carattere sociale, cultrale, economico e
artistico.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
alla luce di queste considerazioni e delle conclusioni del Consiglio relative ad una strategia per una politica dell'educazione permanente e tenuto conto inoltre:
- delle disposizioni degli articoli 126 e 127 del trattato,
- del principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 3 B del trattato; e
- della necessità di rispettare le prospettive finanziarie della Comunità
europea,
ADOTTA LE SEGUENTI CONCLUSIONI:
II. PRINCIPI
I seguenti principi dovrebbero ispirare gli approcci per la promozione dello sviluppo della comunità locale attraverso l'istruzione e la formazione:
1) offrire alle persone e ai gruppi gli strumenti per raggiungere nuovi livelli di consapevolezza personale e sociale attraverso un processo di informazione e istruzione;
2) offrire a livello locale alle persone gli strumenti per partecipare all'identificazione dei loro bisogni e allo sviluppo, all'interno dei quadri giuridico e di bilancio, di programmi di apprendimento e di altro tipo adeguati a tali bisogni in modo graduale e partecipativo, tenendo conto del potenziale delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
3) incoraggiare l'integrazione sociale mediante un attivo coinvolgimento delle persone nella dimensione politica, economica, culturale e sociale della loro società;
4) promuovere la parità dei diritti e delle opportunità per tutte le persone delle comunità locali.
III. AREE DI AZIONE
Il Consiglio, nel riconoscere i notevoli vantaggi potenziali derivanti da uno scambio di esperienze e di informazioni tra Stati membri, invita la Commissione ad avviare, all'interno dei quadri giuridico e di bilancio vigenti, uno studio sulle prassi e sugli approcci dei vari Stati membri allo sviluppo della comunità locale attraverso l'istruzione e la formazione, al fine di divulgare esempi di buona prassi e di determinare in che modo l'istruzione e la formazione, sia formali che non formali, possano contribuire all'arricchimento della vita e allo sviluppo delle capacità delle persone a livello locale.

CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il post odierno a significare che,l'Autonomia Locale è legalmente applicabile,sostenibile,organizzabile.Non applicare forme di Autonomia Locale è solo una scelta politica,come tale però andrebbe giustificata,visto il fallimento pratico della formula istituzionale attualmente praticata. Un saluto a tutti,Giorgio

Carta europea dell’autonomia locale

Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Carta,
considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta
tra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il
loro patrimonio comune;
considerando che la stipulazione di accordi nel settore amministrativo è uno dei
mezzi atti a realizzare detto fine;
considerando che le collettività locali costituiscono uno dei principali fondamenti di
ogni regime democratico;
considerando che il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici
fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio
d’Europa;
convinti che è a livello locale che il predetto diritto può essere esercitato il più
direttamente possibile;
convinti che l’esistenza di collettività locali investite di responsabilità effettive
consente un’amministrazione efficace e vicina al cittadino;
consapevoli del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell’autonomia locale nei vari
Paesi europei rappresenti un importante contributo all’edificazione di un’Europa
fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere;
affermando che ciò presuppone l’esistenza di collettività locali dotate di organi
decisionali democraticamente costituiti, che beneficino di una vasta autonomia per
quanto riguarda le loro competenze, le modalità d’esercizio delle stesse, ed i mezzi
necessari all’espletamento dei loro compiti istituzionali,
hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

Art. 1
Le Parti s’impegnano a considerarsi vincolate dagli articoli seguenti, nella maniera e
nella misura prescritta dall’articolo 12 della presente Carta.

Art. 2 Fondamento costituzionale e legale dell’autonomia locale
Il principio dell’autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione interna,
e per quanto possibile, dalla Costituzione.

Art. 3 Concetto di autonomia locale
1. Per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività
locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro
responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante degli affari pubblici.
2. Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a
suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di
organi esecutivi responsabili nei loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il
ricorso alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione
diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge.

Art. 4 Portata dell’autonomia locale
1. Le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o
dalla legge. Tuttavia, detta norma non vieta il conferimento, alle collettività locali, di
competenze specifiche, in conformità alla legge.
2. Le collettività locali hanno, nell’ambito della legge, ogni più ampia facoltà di
prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza
o sia assegnata ad un’altra autorità.
3. L’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere
di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini. L’assegnazione di una responsabilità
ad un’altra autorità deve tener conto dell’ampiezza e della natura del compito e
delle esigenze di efficacia e di economia.
4. Le competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere complete
ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate da un’altra autorità, centrale o
regionale, solamente nell’ambito della legge.
5. In caso di delega dei poteri da parte di un’autorità centrale o regionale, le collettività
locali devono fruire, per quanto possibile, della libertà di armonizzare
l’esercizio delle loro funzioni alle condizioni locali.
6. Le collettività locali dovranno essere consultate per quanto possibile, in tempo
utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione
per tutte le questioni che le riguardano direttamente.

Art. 5 Tutela dei limiti territoriali delle collettività locali
Per ogni modifica dei limiti locali territoriali, le collettività locali interessate
dovranno essere preliminarmente consultate, eventualmente mediante referendum,
qualora ciò sia consentito dalla legge.

Art. 6 Adeguamento delle strutture e dei mezzi amministrativi
alle missioni delle collettività locali
1. Senza pregiudizio di norme più generali emanate dalla legge, le collettività locali
devono poter definire esse stesse le strutture amministrative interne di cui intendono
dotarsi, per adeguarle alle loro esigenze specifiche in modo tale da consentire
un’amministrazione efficace.
2. Lo statuto del personale delle collettività locali deve consentire un reclutamento
di qualità, che si basi sui principi del merito e della competenza; a tal fine, deve
associare adeguate condizioni di formazione, di remunerazione e di prospettive di
carriera.

Art. 7 Condizioni dell’esercizio delle responsabilità a livello locale
1. Lo statuto dei rappresentanti eletti dalle collettività locali deve assicurare il libero
esercizio del loro mandato.
2. Esso deve consentire un adeguato compenso finanziario delle spese derivanti
dall’esercizio del loro mandato, nonché, se del caso, un compenso finanziario per i
profitti persi, od una remunerazione per il lavoro svolto, nonché un’adeguata copertura
sociale.
3. Le funzioni ed attività incompatibili con il mandato di eletto locale possono
essere stabilite solamente dalla legge o dai principi giuridici fondamentali.

Art. 8 Verifica amministrativa degli atti delle collettività locali
1. Ogni verifica amministrativa sulle collettività locali potrà essere effettuata solamente
nelle forme e nei casi previsti dalla Costituzione o dalla legge.
2. Ogni verifica amministrativa degli atti delle collettività locali deve di regola
avere come unico fine di assicurare il rispetto della legalità e dei principi costituzionali.
La verifica amministrativa può, tuttavia, comportare una verifica esercitata da
autorità, a livello superiore, dell’opportunità in merito ai compiti, la cui esecuzione è
delegata alle collettività locali.
3. La verifica amministrativa delle collettività locali deve essere esercitata nel
rispetto di un’equilibrio tra l’ampiezza dell’intervento dell’autorità di controllo e
dell’importanza degli interessi che essa intende salvaguardare.

Art. 9 Risorse finanziarie delle collettività locali
1. Le collettività locali hanno diritto, nell’ambito della politica economica nazionale,
a risorse proprie sufficienti, di cui possano disporre liberamente nell’esercizio
delle loro competenze.
2. Le risorse finanziarie delle collettività locali devono essere proporzionate alle
competenze previste dalla Costituzione o dalla legge.
3. Una parte almeno delle risorse finanziarie delle collettività locali deve provenire
da tasse e imposte locali di cui esse hanno facoltà di stabilire il tasso nei limiti
previsti dalla legge.
4. I sistemi finanziari che sostengono le risorse di cui dispongono le collettività
locali devono essere di natura sufficientemente diversificata ed evolutiva per consentire
loro di seguire, in pratica, per quanto possibile, l’andamento reale dei costi di
esercizio delle loro competenze.
5. La tutela delle collettività locali finanziariamente più deboli richiede la messa in
opera di procedure di perequazione finanziaria o di misure equivalenti, destinate a
correggere gli effetti di una ripartizione impari di fonti potenziali di finanziamento,
nonché degli oneri loro incombenti. Dette procedure o misure non devono diminuire
la libertà di opzione delle collettività locali nel proprio settore di responsabilità.
6. Le collettività locali dovranno essere opportunamente consultate per quanto
riguarda le modalità dell’assegnazione, nei loro confronti, delle risorse nuovamente
distribuite.
7. Per quanto possibile, le sovvenzioni concesse alle collettività locali non dovranno
essere destinate al finanziamento di progetti specifici. La concessione di sovvenzioni
non deve pregiudicare la libertà fondamentale della politica delle collettività locali,
nel proprio settore di competenza.
8. Per finanziare le loro spese di investimento, le collettività locali devono poter
avere accesso, in conformità alla legge, al mercato nazionale dei capitali.

Art. 10 Diritto di associazione delle collettività locali
1. Le collettività locali hanno diritto, nell’esercizio delle loro competenze, a collaborare
e, nell’ambito della legge, ad associarsi ad altre collettività locali per la
realizzazione di attività di interesse comune.
2. Il diritto delle collettività locali di aderire ad un’associazione per la tutela e la
promozione dei loro interessi comuni e quello di aderire ad un’associazione internazionale
di collettività locali devono essere riconosciuti in ogni Stato.
3. Le collettività locali possono, alle condizioni eventualmente previste dalla legge,
cooperare con le collettività di altri Stati.

Art. 11 Tutela legale dell’autonomia locale
Le collettività locali devono disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale, per
garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia
locale, consacrati dalla Costituzione o dalla legislazione interna.

Parte II: Disposizioni varie

Art. 12 Impegni
1. Ciascuna Parte s’impegna a considerarsi vincolata da venti almeno dei paragrafi
della Parte I della Carta, di cui almeno dieci prescelti tra i paragrafi seguenti:
– articolo 2,
– articolo 3, paragrafi 1 e 2,
– articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4,
– articolo 5,
– articolo 7, paragrafo 1,
– articolo 8, paragrafo 2,
– articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3,
– articolo 10, paragrafo 1,
– articolo 11.
2. Ciascun Stato contraente, al momento del deposito del proprio strumento di
ratifica, di accettazione o di approvazione, notificherà al Segretario Generale del
Consiglio d’Europa i paragrafi prescelti in conformità alla norma del paragrafo 1 del
presente articolo.
3. Ciascuna Parte può, in qualsiasi ulteriore momento, notificare al Segretario
Generale che essa si considera vincolata da ogni altro paragrafo della presente Carta,
che non aveva ancora accettato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del
presente articolo. Detti successivi impegni verranno considerati come parte integrante
della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della Parte che effettua la
notifica, e produrranno i medesimi effetti dal primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte
del Segretario Generale.

Art. 13 Collettività cui si applica la Carta
I principi di autonomia locale contenuti nella presente Carta si applicano a tutte le
categorie di collettività locali esistenti sul territorio della Parte. Ciascuna Parte può
tuttavia, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione, designare le categorie di collettività locali e regionali alle quali
intende limitare il settore di applicazione o che intende escludere dal settore di
applicazione della presente Carta. Essa può anche includere altre categorie di collettività
locali o regionali nell’ambito di applicazione della Carta, mediante ulteriore
notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 14 Comunicazioni di informazioni
Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d’Europa ogni opportuna
informazione relativa alle disposizioni legislative ed altre misure adottate allo
scopo di adeguarsi ai termini della presente Carta.

Parte III

Art. 15 Firma, ratifica, entrata in vigore
1. La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
Sarà sottoposta a ratifica, accettazione e approvazione. Gli strumenti di ratifica, di
accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del
Consiglio d’Europa.
2. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati membri del
Consiglio d’Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta,
in conformità alle norme del paragrafo precedente.
3. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere
vincolato dalla Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di
ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 16 Clausola territoriale
1. Ciascuno Stato può, al momento della firma, o al momento del deposito del
proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione indicare
il o i territori cui si applicherà la presente Carta.
2. Ciascuno Stato potrà, in qualsiasi altro successivo momento, mediante dichiarazione
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione
della presente Carta ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La
Carta entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della
dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione resa, in virtù dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata,
per quanto riguarda i territori indicati in detta dichiarazione, mediante notifica
inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della
notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 17 Denuncia
1. Nessuna Parte può denunciare il presente Statuto prima dello scadere di un
periodo di cinque anni successivo alla data di entrata in vigore della Carta nei suoi
confronti. Un preavviso di sei mesi sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio
d’Europa. Detta denuncia non pregiudica la validità della Carta nei confronti
delle altre Parti, fermo restando che il numero di queste non sia mai inferiore a
quattro.
2. Ciascuna Parte può, in conformità alle norme enunciate nel paragrafo precedente,
denunciare ogni paragrafo della Parte I della Carta da essa accettato, con riserva che
il numero e la categoria dei paragrafi cui questa Parte è vincolata rimangano conformi
alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1. Ciascuna Parte che, a seguito
della denuncia di un paragrafo, non si adegui più alle disposizioni dell’articolo 12,
paragrafo 1, sarà considerata come avendo denunciato la Carta stessa.

Art. 18 Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:
a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c. ogni data di entrata in vigore della presente Carta, in conformità al suo articolo 15;
d. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafi 2 e 3;
e. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 13;
f. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la
presente Carta.
Fatto a Strasburgo il 15 ottobre 1985 in francese ed in inglese, i due testi facenti
ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio
d’Europa. Il segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia
autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
(Seguono le firme)

AUTONOMIA LOCALE (2)

Parliamo ancora oggi di Autonomia Locale.
La necessità di trasformare in vere e proprie situazioni fiscalmente autonome le forme di territorio da me prospettate nasce sotto la luce di alcuni aspetti.
Immaginiamo dunque di avere il nostro municipio,il quale applica al massimo la democrazia partecipativa,che possa mantenere all'interno delle proprie mura almeno il 40% delle proprie entrate fiscali (per entrate fiscali intendo tutto ciò che ogni soggetto fiscale versa in tasse).Non dovrà più dipendere da enti supremi e i suoi cittadini non dovranno limitarsi a disquisire di arredo urbano.
Immaginiamo poi le nostre Aree Omogenee Territoriali (possiamo immaginare che possano essere 200 al massimo) sulle quali basiamo il nostro Federalismo,le quali gestiscono qualcosa che esce dal Comune (immaginiamo per es. trasporti e istruzione),che possano godere del 35% delle entrate fiscali dei Comuni che le costituiscono.Sotto il controllo della democrazia diretta e senza dover dipendere dallo stato saranno in grado di fornire ai cittadini servizi certamente migliori (se non altro perchè il solo “accorciare il giro “ che fanno i soldi incassati dallo stato abbatte i costi causati dalla famosa casta costituita non solo dai politici ma anche dai parassiti).
Il restante 25% potrà restare in parte a disposizione dello Stato Centrale per le sue funzioni (immagino che se un giorno passerà questa forma istituzionale oligarchia e parassitismo saranno debellati) nazionali ed internazionali,in altra parte le Arre Omogenee potrebbero metterle a disposizione di un fondo che vada incontro alle esigenze delle Aree più deboli.Diamo anche per fluide le quote,perchè un comune che risparmia sulla propria quota per il proprio fornirà l'avanzo all'Area Territoriale di competenza che la destinerà a progetti che coinvolgono anche lo specificato territorio comunale.
Il Federalismo Fiscale (e non),la Democrazia Diretta,la Centralità del Cittadino (unita alla responsabilizzazione civica) aiuteranno anche i territori oggi schiavi della situazione di dipendenza ,che la partitocrazia ha creato,ad uscire da questa empasse fornendo ai propri abitanti (finalmente) una concreta e reale possibilità di dimostrare il proprio valore.
I dati percentuali possono essere un pochino approssimativi e da distribuire diversamente,ricordatevi che,data la mia scarsa preparazione culturale ed istruttiva,posso essere una grande fucina di idee,ma nello sviluppo pratico trovo difficoltà.
Un saluto a tutti,Giorgio.

AUTONOMIA LOCALE



Un post oggi legato alle Autonomie locali,mi riprometto in seguito di analizzare quelli delle altre regioni a Statuto Speciale.Un saluto a tutti,Giorgio.
L'art.5 della Costituzione Italiana recita esattamente così:
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Questo veniva dichiarato nel sideralmente lontano 1948 (o giù di lì),se già allora,in un periodo di superunità territoriale necessaria,si riconosceva ad alcune territorialità l'autonomia,perchè negarla oggi (che l'unità e la “democrazia” sono ampiamente salde) ad ogni territorio italiano?
Si teme forse che rendendo fiscalmente ed economicamente indipendenti i territori alcuni di essi,tenuti sotto il giogo della malavita e della povertà e della disocupazione,si possano liberare dalla schiavitù?
Si teme forse che una volta liberatisi da questa situazione i territori non possano più essere terreno atto al voto di scambio?
Ricordiamo a chi di dovere che l'art.4 della Costituzione Italiana recita esattamente così:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Ci rispondano i signori che ci comandano,perchè il silenzio è segno di assenso.
Leggetevi ora alcuni articoli del testo originale che descrive l'Autonomia del Trentino Alto Adige e trovatemi motivi di dinego per altre situazioni locali.
Art. 4.
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello
Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali,
nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative sulle seguenti
materie:
ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
ordinamento degli enti para-regionali;
circoscrizioni comunali;
espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello
stato;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
impianto e tenuta dei libri fondiari;
servizi antincendi;
agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico,
istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali;
alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna ;
caccia e pesca;
assistenza sanitaria ed ospedaliera;
ordinamento delle camere di commercio;
comunicazioni e trasporti di interesse regionale;
sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione
e dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale;
turismo e industrie alberghiere.
Art. 5.
La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle
leggi dello Stato, emana norme legislative sulle seguenti materie:
ordinamento dei comuni e delle province;
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
incremento della produzione industriale e delle attività commerciali;
ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse dì
risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere
regionale;
utilizzazione delle acque pubbliche;
assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di
aziende speciali;
opere idrauliche della quarta e quinta categoria;
opere di bonifica.
Art. 6.
Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione
ha la facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le
disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costruire appositi
istituti autonomi o agevolarne la istituzione.
Le casse mutue malattie esistenti nella Regione, che siano state fuse
nell’Istituto per l’assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere
ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti
patrimoniali.
Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono
essere inferiori a quelle dell’istituto predetto.
Art. 8.
La Regione può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di
aziende di credito a carattere regionale o locale, sentito il parere dei
Ministro per il tesoro.
L'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sportelli bancari di
aziende, che svolgono operazioni di credito anche in altre regioni, è data dal
Ministro per il tesoro sentito il parere del Presidente della Giunta regionale.
Art. 12.
Le Provincie emanano norme legislative sulle seguenti materie nei limiti
indicati nell'art. 5: 1) polizia locale urbana e rurale; 2) scuole materne;
istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed
artistica; 3) assistenza, scolastica.
Art. 59.
Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo
territorio, relative ai beni situati nello stesso.
Art. 60.
E' devoluta, alla Regione una percentuale del gettito del lotto, dei monopoli e
delle tasse e imposte sugli affari, riscosso nel territorio della Regione. La
percentuale stessa è determinata ogni anno d'accordo fra il Governo e il
Presidente della Giunta regionale.
Art. 61.
E' devoluto alla Regione il provento dell'imposta governativa riscossa nella
Regione stessa per l'energia e il gas ivi consumati.
Art. 62.
Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella
Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore
della Regione i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di
legge.
Art. 63.
La Regione può stabilire un'imposta, in misura non superiore a L. 0,10, per ogni
chilovattora di energia elettrica prodotta nella Regione. Da tale imposta sono
esenti le Ferrovie italiane dello Stato per l'energia consumata esclusivamente
per i propri servizi.
E' soppressa, nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'art.
53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Art. 64.
La Regione può stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo.
Art. 65.
La Regione ha, facoltà, di istituire con legge tributi propri in armonia coi
principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta sui
terreni e fabbricati.
Art. 66.
La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente
garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per
una cifra non superiore alle entrate ordinarie.
Art. 67.
Sono devoluti alle Provincie i nove decimi del gettito delle imposte erariali
sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari riscosse nei loro territori.
Art. 68.
Sono devoluti alle Provincie i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi
di ricchezza mobile riscossa nei loro territori.
Art. 69.
La Regione ha facoltà di autorizzare con legge aumenti di imposte, di tasse e di
contributi, comprese le imposte di consumo spettanti ai Comuni e alle Provincie,
nonchè le eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura necessaria a
conseguire il pareggio dei bilanci.
Art. 70.
Allo scopo di adeguare le finanze delle Provincie al raggiungimento delle
finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, ad esse è
assegnata annualmente dal Consiglio regionale una quota delle entrate tributarie
della Regione in proporzione del gettito ricavato rispettivamente nel territorio
delle due Provincie.
Al medesimo scopo la Regione può, in casi eccezionali, assegnare una quota di
integrazione ai Comuni.